COMUNICATI


L’uso del difibrillatore senza aver ottenuto l’abilitazione: risvolti medico – legali


Oggi giorno si sente parlare sempre più spesso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) a seguito dell’emanazione del decreto legge 13 settembre 2012 , n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Il cosiddetto “Decreto Balduzzi” prevede infatti all’articolo 7 comma 11 la “dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Ora è evidente che non è imposta solo la dotazione, ma anche l’utilizzo del dispositivo che, pertanto, deve essere accessibile, al fine di garantire al più presto la somministrazione di terapia elettrica in caso di arresto cardiaco.
La legge 3 aprile 2001, n. 120, articolo unico, difatti, dispone che:
“1. È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dall’esame delle norme deriva quindi che chiunque, purchè formato, possa utilizzare il defibrillatore presente in un impianto sportivo.
Come comportarsi, quindi, nel caso in cui, trovandosi di fronte ad un arresto cardiaco, non sia prontamente reperibile una persona abilitata ed autorizzata ad utilizzare il DAE? E che rischi corre una persona non abilitata ad utilizzare il defibrillatore automatico in un caso del genere?
La risposta è meno scontata di quanto parrebbe.
Occorre, difatti, un esame sulle norme generali che regolano il nostro ordinamento, oltre che ad un analisi tecnica del dispositivo DAE e sul suo funzionamento.
Il principio su cui si basa l’utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario, difatti, è fondato sulla mancanza dell’onere della diagnosi che, in quanto atto medico, non sarebbe possibile a personale non in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica.
Alla luce di tale presupposto, l’operatore DAE, anche qualora non fosse nè formato, nè autorizzato, non sarebbe imputabile del reato di cui all’articolo 348 codice penale, in quanto non è l’operatore ad effettuare la diagnosi di ritmo defibrillabile, ma il software del defibrillatore stesso.
La somministrazione della terapia elettrica tramite DAE è quindi sicura sotto il profilo diagnostico, in quanto il defibrillatore, analizzando il ritmo cardiaco, mai abiliterebbe la funzione di scarica se non riscontrasse un ritmo cardiaco defibrillabile.
La Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003, inoltre, riporta l’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti le linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici precisando che:”… l’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione alla defibrillazione, che è decisa dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza …”
Ma allora, quali sono i rischi per l’utilizzatore non abilitato?
A ben vedere non esiste alcun rischio nell’utilizzare il debribrillatore senza l’adeguata formazione, poichè le istruzioni dello stesso sono talmente chiare e precise, che nessuno potrebbe incorrere in errore.
L’unico rischio oggettivo è costituito da un uso imprudente del DAE, ovvero caratterizzato da una disattenzione tale da non  attuare le dovute accortezze in termini di sicurezza.
Inoltre un uso da parte di una persona non autorizzata sarebbe facilmente superabile ricorrendo all’articolo 54 codice penale che scrimina la responsabilità penale di colui che ha commesso un fatto, essendovi costretto dalla necessità di salvare altri da un pericolo attuale di un danno grave.
Se quindi, da quanto esaminato sopra, non si profilano rischi, anche sotto il profilo penale, nell’utilizzo del DAE da parte di personale privo dell’autorizzazione e dell’abilitazione, di contro, potrebbe essere configuarsi una responsabilità penale di chi, trovandosi di fronte ad un arresto cardiaco, decida di non utilizzare il defibrillatore a cui può avere libero accesso.
L’articolo 593 codice penale, difatti, punisce l’omissione di soccorso.
La norma, testualmente, recita al suo secondo comma “alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolom OMETTE DI PRESTARE L’ASSISTENZA OCCORRENTE o di darne immediato avviso all’Autorità”.
Il tenore testuale della norma è chiaro: “omette di prestare l’assistenza occorrente”.
Il primo onere che incombe a chi trova una persona in pericolo è prestare l’assistenza necessaria e, quindi, in caso di arresto cardiaco utilizzare il defibrillatore che si ha a disposizione.
Alla luce di tale tenore dell’articvolo 593 c. 2 codice penale, sarebbe giustificato un ritardo nella terapia elettrica, giustificato dalla mancanza di autorizzazione ed abilitazione?
Sicuramente la mancanza di abilitazione sarebbe scriminata dall’aver agito in stato di necessita, ai sensi dell’articolo 54 codice penale.
Ma il non agire, giusticandosi per la mancanza di competenza, potrebbe non essere sufficiente ad escludere la responsabilità penale.
Come riportato dalla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003 “l’operatore … è responsabile non della corretta indicazione alla defibrillazione, …, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza”.
Ora c’è da chiedersi quale competenza tecnica occorre nel garantire le condizioni di sicurezza durante la defibrillazione, posto che le istruzioni del dispositivo, anche in tal senso, sono chiarissime.
Noto è, infatti, che lo stesso defibrillatore avvisa l’operatore con comandi vocali, ed in particolare “NESSUNO TOCCHI IL PAZIENTE” o “ALLONTANARSI”.
Attenendosi alla simbologia riportata sul dispositivo e alle istruzioni vocali, pare proprio che non occorra una particolare competenza tecnica nell’utilizzo del defribrillatore tale da giustificare un totale rifiuto di utilizzare lo stesso.
A questo si aggiunga il ruolo guida che deve assumere la centrale operativa qualora possa avvalersi di risorse sul territorio, in attesa del personale 118.
L’unico ostacolo, quindi, ad un utilizzo del defibrillatore anche da chi non risulta nè formato, nè autorizzato è una incapacità di fatto a rendersi utile, intesa come impossibilità a tenere il comportamento richiesto dall’articolo 593 codice penale per uno stato emotivo tale da compromettere un adeguato intervento di soccorso.
Avv. Luca Castelli

Posted on 27/05/2014
Protezione Civile, 
 Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato
Una circolare del Dipartimento della Protezione Civile che fa chiarezza su tutto ciò che è assolutamente vietato ai volontari di Protezione Civile. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)” Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia). Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008). Essendo che la Protezione civile non e’ annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità’ né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile. I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può’ affidare loro queste funzioni, RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI: Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e’ punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza Art. 11 – Codice della Strada: Servizi di polizia stradale 1. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull’uso della strada. 2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. 4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Art. 12 Codice della Strada: Espletamento dei servizi di polizia stradale 1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità’ Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell’A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità’ delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà’ degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché’ i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità’, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità’ militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
font E:itnnews
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                “GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA” 
                          CENTRO OPERATIVO DI MILAZZO

ISCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DI NUCLEI DI VOLONTARIATO DI   PROTEZIONE CIVILE A Milazzo

L’ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, AL FINE DI FORMARE DEI NUCLEI DI PROTEZIONE CIVILE A MILAZZO, E’ APERTA A TUTTE LE PERSONE CHE NE VORRANNO FARE PARTE, COMPRESI I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI ETA’ NON INFERIORE A 17 ANNI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO SCOLASTICO, CON SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA ATTESTATA DA UN CERTIFICATO MEDICO SANITARIO. OLTRE A DEI NUCLEI MISTI SI VORRANNO FORMARE DEI NUCLEI DISTINTI PER SESSO. COLORO CHE SI ISCRIVERANNO PER FORMARE I SUDDETTI NUCLEI SARANNO PROFESSIONALIZZATI PRIMA DI ESSERE INSERITI NEI NUCLEI STESSI.

LA FORMAZIONE PREVEDE: PREPARAZIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA, PRIMO SOCCORSO, BLS E BLSD, TELECOMUNICAZIONI, HCCP, ASSISTENTE BAGNANTE, ANTINCENDIO E ANTINCENDIO BOSCHIVO, OPERATORE SUB. SI PREVEDONO FORMAZIONI CON SPECIFICI CORSI DI RSPP E DI RLS PER POTER CONCORRERE NEL MONDO DEL LAVORO.

LA PATENTE NAUTICA E GLI ATTESTATI DI ASSISTENTE BAGNANTE, PRIMO SOCCORSO, BLS E BLSD SONO CREDITI FORMATIVI PER I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO E VALGONO ANCHE COME PUNTEGGIO PER CHI VORRA’ ACCEDERE AI CONCORSI NELLE FORZE ARMATE E PER CHI SI APPRESTA A RICHIEDERE IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE. IN TAL CASO, AVENDO FREQUENTATO IL CORSO DI ASSISTENTE BAGNANTE, SARA’ ESENTATO DALLA PROVA PRATICA DI NUOTO E DI VOGA.

IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE E’ AVVIATO SOPRATTUTTO AL FINE DI POTER FORMARE DEI NUCLEI PER FAR FRONTE A QUALSIASI EVENTUALE EMERGENZA PER ESSERE CIRCOSCRITTA E RISOLTA IN TEMPI BREVI SEMPRE E SOTTO LA DIREZIONE DELLE ISTITUZIONI PREPOSTE AL SOCCORSO CHE, NELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE MARITTIME E TERRESTRI, COMPRENDONO: LA CAPITANERIA DI PORTO, I CARABINIERI, LA POLIZIA DI STATO, LA GUARDIA DI FINANZA, I VIGILI URBANI, I VIGILI DEL FUOCO ED IL SINDACO DEL COMUNE. I NUCLEI DELL’ASSOCIAZIONE COLLABORERANNO, ALL'OCCORRENZA, ANCHE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA, CON IL 118, CON LA MISERICORDIA E CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

AL PERSONALE CHE ADERIRÀ’ COME VOLONTARIO OPERATIVO DEI NUCLEI NON E’ PREVISTA ALCUNA RETRIBUZIONE ECONOMICA PER IL SUO RUOLO MA POTRÀ’ USUFRUIRE, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, DEL RIMBORSO PER LE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE COME STABILITO DALLA LEGGE SUL VOLONTARIATO N. 266/91.
ALL'ATTO DELL’ISCRIZIONE I VOLONTARI SARANNO COPERTI DI ASSICURAZIONE.


GRAZIE ANTICIPATAMENTE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO SOSTENERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE E LE NOSTRE ATTIVITÀ


PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL'ASSOCIAZIONE
                 “GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA” CENTRO OPERATIVO DI MILAZZO  TEL. 3473626241
EMAIL: info.guadiacostieravolontaria@gmail.com – mylaeguardiacostieravolontaria@gmail.com

Comunicato di servizio DEL 15 gen 2013
Si pregano, tutti i soci nonché i volontari,  di controllare la funzionalità delle proprie caselle email per una più efficace diffusione della news letter e comunicazioni che verranno fatte a loro via Email
Comunicare ai seguenti indirizzi email  info.guardiacostieravolontaria@gmail.com o  mylaeguardiacostieravolontaria@gmail.com  la mancata ricezione di email da parte della Associazione
 IL GIORNO 17 GENNAIO L'ASSOCIAZIONE E' STATA INVITATA A FARE LE PROVE DI EVACUAZIONE NELLE SCUOLE A GIAMMORO DALL'ASSOCIAZIONE "LIBERI DI SCEGLIERE" 
 SI PREGA I  VOLONTARI  DI MANDARE UNA EMAIL  AL PRESIDENTE DELLA GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA CENTRO OPERATIVO DI MILAZZO PER AVER COMUNICATO IL LUOGO DELL'INCONTRO E L'ORA DI INIZIO ESERCITAZIONE
Sicuri della Vostra collaborazione un Cordiale Saluto .
IL PRESIDENTE DELLA G.C.V. MILAZZO



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