GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA COMANDO OPERATIVO PROVINCIALE DI MILAZZO l'Associazione di Volontariato di Protezione Civile opera sulle spiagge con Assistenti Bagnanti e in mare con Nuclei Navali,di Supporto alle Istituzioni per il Soccorso in Mare Collabora con i suoi volontari e con il Centro di formazione di Oliveri Salvamento Academy ai corsi per Primo Soccorso, Blsd /Pblsd , Oxgen First Aid, Disostruzione Pediatrica
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venerdì 10 giugno 2016
sabato 9 maggio 2015
venerdì 24 aprile 2015
martedì 24 marzo 2015
venerdì 4 luglio 2014
L’Associazione Guardia Costiera Volontaria Comando Operativo Provinciale di Milazzo
CHIEDE LA COLLABORAZIONE DI TUTTA LA CITTADINANZA PER UN IMPORTANTE PROGETTO “PUBLIC ACCESS TO DEFIBRILLATION (PAD) MILAZZO HA CUORE
”
IL GIORNO 15 LUGLIO GRAZIE ALLA DISPONIBILITA' DEL SINDACO CON L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE DOTT. ROMAGNOLO IL PROGETTO AVRA' INIZIO A MILAZZO IN VIA SPERIMENTALE. DUE SQUADRE FORMATE DA TRE VOLONTARI PATTUGLIERANNO A PIEDI DAL GAZEBO EX PRO LOCO (SEDE LOGISTICA) SITO NEL PORTO BANCHINA XX LUGLIO DI FRONTE AL BAR ALBATROS FINO AL TERMINAL ALISCAFI DALLE ORE 09.00 ALLE 12.00 / 15.00 ALLE 18.00 TUTTI I GIORNI FINO A TUTTO SETTEMBRE.
PER POTER OVVIARE A QUESTO PROGETTO PILOTA ABBIAMO BISOGNO DELLA CITTADINANZA CHE POSSA AIUTARCI AD AVERE UN DEFIBRILLATORE IL CUI COSTO PER NOI IN QUESTO PERIODO E' PROIBITIVO (€ 1300) E UNA BORSA CON TUTTO L'OCCORRENTE MEDICO DI PRIMO SOCCORSO ( € 300 ) QUESTI DUE ATTREZZI SONO DI VITALE IMPORTANZA PER LA BUONA RIUSCITA DELL'OPERAZIONE "PAD MILAZZO HA CUORE" I NOSTRI VOLONTARI SVOLGERANNO PER I MESI A VENIRE IL SERVIZIO IN FORMA DEL TUTTO GRATUITA, OLTRE AD UN SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ALLA CITTADINANZA E A TUTTI I VIAGGIATORI ,PENDOLARI E TUTTI I TURISTI CHE IMBARCANO SUGLI ALISCAFI E NAVI I VOLONTARI DARANNO ANCHE INFORMAZIONI INERENTI I BAR LE TRATTORIE, E I RISTORANTI DOVE POSSONO MANGIARE O PRENDERSI UN BUON CAFFE' O UNA RICCA COLAZIONE MENTRE ASPETTANO LA PARTENZA NON VOLENDO RIMANERE NELL'AMBITO PORTUALE. SI DARANNO ANCHE INFORMAZIONI SU BED AND BREAKFAST . E DOVE POTER LASCIARE LA MACCHINA PARCHEGGIATA NEI GARAGES. QUELLO CHE NOI CHIEDIAMO A COLORO CHE CI VOGLIONO AIUTARE E' UNA DONAZIONE PER POTER COMPRARE QUESTE ATTREZZATURE HAI BAR O RISTORANTI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI POTER DONARE CHI UNA BOTTIGLIA D'ACQUA AL GIORNO HAI VOLONTARI E CHI UN CAFFE' NEI LORO BAR
le nostre squadre di Primo Soccorso sia sulle spiagge o al porto come da nostro progetto “Public Access to Defibrillation (PAD)Milazzo ha cuore”.la raccolta fondi sarà usata per comprare LA MEDICAL BAG E IL DEFIBRILLATORE
L’ OFFERTA E’ LIBERA. Chi è interessato, ci contatti tramite Facebook alla pagina “ Guardia Costiera Volontaria Comando Operativo Milazzo o al nostro indirizzo mail mylaeguardiacostieravolontaria@gmail.com inform.raccoltafondigcvmilazzo@gmail.com per
avere tutte le info necessarie ad effettuare la donazione. Grazie in anticipo a
tutti coloro i quali decideranno volerci di sostenerci.
sabato 7 giugno 2014
Terremoto Sicilia oggi
Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita questo pomeriggio sulla Sicilia nord-orientale, ovvero nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma è avvenuto alle ore 17.00, momento in cui ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala Richter. L’ipocentro è stato fissato a circa 8 km di profondità risultando abbastanza superficiale.
Epicentro localizzato pochi chilometri a sud di Falcone, fra Patti e Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stata nettamente avvertita stando alle numerose segnalazioni giunte in redazione. Non ci sono danni ovviamente.
Epicentro localizzato pochi chilometri a sud di Falcone, fra Patti e Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stata nettamente avvertita stando alle numerose segnalazioni giunte in redazione. Non ci sono danni ovviamente.
Ecco i centri abitati presenti nel raggio di 20 km :
Comuni entro i 10Km
FALCONE (ME)
FURNARI (ME)
MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)
NOVARA DI SICILIA (ME)
OLIVERI (ME)
RODI’ MILICI (ME)
TRIPI (ME)
TERME VIGLIATORE (ME)Comuni tra 10 e 20km
FURNARI (ME)
MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)
NOVARA DI SICILIA (ME)
OLIVERI (ME)
RODI’ MILICI (ME)
TRIPI (ME)
TERME VIGLIATORE (ME)Comuni tra 10 e 20km
ANTILLO (ME)
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
CASTROREALE (ME)
FONDACHELLI-FANTINA (ME)
FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
LIBRIZZI (ME)
MALVAGNA (ME)
MERI’ (ME)
MILAZZO (ME)
MOIO ALCANTARA (ME)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTALBANO ELICONA (ME)
MOTTA CAMASTRA (ME)
PATTI (ME)
RACCUJA (ME)
ROCCELLA VALDEMONE (ME)
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
SAN PIERO PATTI (ME)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
CASTROREALE (ME)
FONDACHELLI-FANTINA (ME)
FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
LIBRIZZI (ME)
MALVAGNA (ME)
MERI’ (ME)
MILAZZO (ME)
MOIO ALCANTARA (ME)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTALBANO ELICONA (ME)
MOTTA CAMASTRA (ME)
PATTI (ME)
RACCUJA (ME)
ROCCELLA VALDEMONE (ME)
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
SAN PIERO PATTI (ME)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
venerdì 6 giugno 2014
protezione civile Indirizzi operativi e attività di Protezione Civile
consentite ai volontari. Direttiva 9-11-12
Indirizzi operativi e attività di Protezione Civile
consentite ai volontari. Direttiva 9-11-12
protezione civile volontariato
Jun 5, 2014
Estratto della Direttiva 9-11-12 relativa alle funzioni consentite al
volontariato di Protezione Civile alla loro attivazione, messa in pratica e
coordinamento.
L’attivazione
delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi
previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e’ finalizzata alla
partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e
soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell’articolo 2, comma 1,
della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo
campo.
L’attivazione
deve contenere:
-
l’evento o l’attivita’ di riferimento;
- la decorrenza;
- il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa e’ valida fino a cessata esigenza);
- le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l’autorità’ od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l’individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;
- l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 9, nei limiti temporali previsti dall’articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l’indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.
- la decorrenza;
- il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa e’ valida fino a cessata esigenza);
- le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l’autorità’ od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l’individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;
- l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 9, nei limiti temporali previsti dall’articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l’attenzione sull’esigenza di utilizzare l’apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l’indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.
L’attivazione
che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle
vie brevi ovvero priva di uno o piu’ degli elementi suindicati, deve essere
ratificata nel piu’ breve tempo possibile con l’indicazione di quanto
necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti. Ove
necessario, e’ possibile procedere all’accreditamento ed al rilascio
dell’attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano
dell’applicazione dei benefici previsti ai sensi dell’articolo 9.
2.1. Attività formative ed addestrative.
Per
quanto riguarda le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini
l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei
benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del
Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e
nel limite delle risorse all’uopo disponibili. Per attività formative ed
addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono
concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.
Le
organizzazioni iscritte nell’elenco centrale possono rivolgere istanza
direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure
vigenti (3). Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle
organizzazioni iscritte nell’elenco centrale possono presentare istanza solo
per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente
le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto
delle procedure vigenti e, in particolare, l’obbligo di presentare la relazione
finale dell’attivita’ formativa o addestrativa, sarà considerato come elemento
di valutazione in caso di presentazione di proposte per l’organizzazione di
ulteriori attività della medesima natura.
Le
organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività
formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per
il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali
ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.
Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.
Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.
2.2. Attività ed interventi in vista o in caso di
emergenze o altri eventi.
Per
quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in
vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato
articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi
all’estero, l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale e
di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite
delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e
l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del
Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri
a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili,
ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.
Per
quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in
vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b)
del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 15
del Regolamento, l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi
territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi
previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di
Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a
carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all’uopo stanziate,
ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il
Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell’ambito delle
proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni
effettivamente disposte negli anni precedenti.
2.2.1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o
internazionale.
L’attivazione
delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale e – per il tramite delle
strutture di Protezione Civile delle Regioni – delle organizzazioni iscritte
negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o
internazionale e’ disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale
attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della
Protezione Civile, ovvero su richiesta delle tutoria regionali e locali di
Protezione Civile.
L’eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio alle scopo destinate.
L’eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio alle scopo destinate.
2.2.2. Attivita’ ed interventi di rilievo locale e
regionale
L’attivazione
delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attivita’ ed
interventi di rilievo locale e regionale, in conformita’ a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1, del Regolamento e’ disposta dalla competente
autorita’ locale o regionale di Protezione Civile.
L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e’ disposta dalla Regione territorialmente competente.
Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorita’ locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia – ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilita’. La disciplina delle relative procedure e’ rimessa alle singole Regioni.
L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e’ disposta dalla Regione territorialmente competente.
Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorita’ locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia – ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilita’. La disciplina delle relative procedure e’ rimessa alle singole Regioni.
2.3. Casi particolari – Specifiche tipologie di eventi
di rilievo regionale o locale
Sulla
base dell’analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene
opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche
tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:
- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita’ (eventi a rilevante impatto locale);
- attivita’ di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.
In occasione di tali eventi, l’eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalita’ indicate al precedente paragrafo 2.2.2.
- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita’ (eventi a rilevante impatto locale);
- attivita’ di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.
In occasione di tali eventi, l’eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalita’ indicate al precedente paragrafo 2.2.2.
2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale
La
realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo
comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e
privata incolumita’ in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero
della scarsita’ o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere
l’attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con
l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e
l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali
circostanze e’ consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di
volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i
compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero
altre attivita’ specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su
richiesta dell’Amministrazione Comunale.
L’attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale puo’ disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche’, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara’ necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarita’ dell’attivita’ di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all’applicazione dell’articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita’ di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata e’ consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
L’attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale puo’ disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche’, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara’ necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarita’ dell’attivita’ di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all’applicazione dell’articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita’ di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata e’ consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
2.3.2. La ricerca di persone disperse
La
ricerca di persone disperse in contesti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi’ come modificata dal
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge
12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attivita’ di Protezione
Civile. Tutte le attivita’ connesse alla ricerca di persone disperse al di
fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra
le attivita’ di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n.
225/1992.
La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e’ specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.
Le attivita’ di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all’articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l’ambiente marino, dove la responsabilita’ del coordinamento degli interventi e’ attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu’ autorita’ diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest’ultimo caso, per l’eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel piu’ generale ambito dell’intervento relativo alla specifica emergenza e dovra’ articolarsi con riferimento alle strutture e modalita’ di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.
La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero – con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo’ accadere che le autorita’ competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso puo’ essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unita’ cinofile addestrate per la ricerca in superficie.
L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivita’ e’ quindi consentita a condizione che:
- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un’autorita’ competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumera’ la responsabilita’ del coordinamento di tutte le attivita’, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell’autorita’ competente cosi’ individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell’erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;
- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravita’ dell’esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovra’ comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;
- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale e’ rivolta la richiesta si assuma l’onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all’esigenza, rapportandosi con l’autorita’ richiedente per garantire il necessario supporto all’intervento. In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potra’ avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovra’ aver cura che l’individuazione dell’autorita’ responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall’avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attivita’ di ricerca.
La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e’ specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.
Le attivita’ di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all’articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l’ambiente marino, dove la responsabilita’ del coordinamento degli interventi e’ attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu’ autorita’ diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest’ultimo caso, per l’eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel piu’ generale ambito dell’intervento relativo alla specifica emergenza e dovra’ articolarsi con riferimento alle strutture e modalita’ di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.
La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero – con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo’ accadere che le autorita’ competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso puo’ essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unita’ cinofile addestrate per la ricerca in superficie.
L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivita’ e’ quindi consentita a condizione che:
- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un’autorita’ competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumera’ la responsabilita’ del coordinamento di tutte le attivita’, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell’autorita’ competente cosi’ individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell’erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;
- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravita’ dell’esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovra’ comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;
- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale e’ rivolta la richiesta si assuma l’onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all’esigenza, rapportandosi con l’autorita’ richiedente per garantire il necessario supporto all’intervento. In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potra’ avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovra’ aver cura che l’individuazione dell’autorita’ responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall’avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attivita’ di ricerca.
Fonte: Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile
mercoledì 4 giugno 2014
domenica 25 maggio 2014
domenica 18 maggio 2014
DONAZIONI
RACCOLTA FONDI
L’Associazione Guardia Costiera Volontaria Comando Operativo Provinciale di Milazzo
Ha aperto una raccolta fondi per sostenere le proprie attività.
Tra le Priorità segnaliamo una Sede Operativa dalla quale Svolgere le Attività di Soccorso in mare
su spiaggia inerenti a “Spiagge Sicure 2014” cercando di costituire dei posti di controllo con Assistenti
bagnanti sulle spiagge di Milazzo come da legge 17 dato che per il quinto Anno consecutivo l’amministrazione Comunale Milazzese non può sobbarcarsi gli oneri . Seconda Priorità
comprare o avere regalato un Defibrillatore che useranno le nostre squadre di Primo Soccorso sia sulle spiagge
o al porto come da nostro progetto “Public Access to Defibrillation (PAD) amico del cuore”.L’ OFFERTA E’ LIBERA. Chi è interessato, ci contatti tramite Facebook alla pagina “ Guardia Costiera Volontaria Comando Operativo Milazzo o al nostro indirizzo mail mylaeguardiacostieravolontaria@gmail.com inform.raccoltafondigcvmilazzo@gmail.com per avere tutte le info necessarie ad effettuare la donazione. Grazie in anticipo a tutti coloro i quali decideranno volerci di sostenerci. Ps: per la sede sono anche accettate n° 2 stanze date in comodato d’uso dalla quale l’associazione pagherà gli oneri di luce o quant’altro (condominio incluso)
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